STATUTO
Art. 1 – Denominazione e natura giuridica
È costituita, ai sensi degli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile, un’associazione non riconosciuta, apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro, denominata:
“Gruppo Italiano Mammella” in breve “GIM” (di seguito anche soltanto “Associazione”).
L’Associazione non ha personalità giuridica e agisce nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità, trasparenza e assenza di fini di lucro. Eventuali avanzi di gestione non possono essere distribuiti tra gli associati, nemmeno in forma indiretta.
Art. 2 – Sede
L’Associazione ha sede legale in Napoli (NA), Via Santa Lucia, 20, 80132.
Il trasferimento della sede all’interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma deve essere comunicato agli associati e agli enti competenti entro trenta giorni. Il Consiglio Direttivo può istituire sedi operative, sezioni distaccate o uffici di rappresentanza in Italia e all’estero.
Art. 3 – Durata
L’Associazione è costituita a tempo indeterminato.
Art. 4 – Finalità e oggetto sociale
L’Associazione persegue, in via esclusiva, finalità di ricerca e formazione scientifica. In particolare, l’Associazione si propone di:
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle strettamente accessorie e strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali.
Art. 5 – Patrimonio e risorse economiche
Il patrimonio dell’Associazione (formato da eventuali contributi, donazioni, lasciti e liberalità da parte di persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private;proventi derivanti da attività e finalità istituzionali, convegni, pubblicazioni e servizi;finanziamenti pubblici e privati, borse di studio, grant di ricerca;ogni altra entrata compatibile con le finalità associative)ivi compresi eventuali ricavi e avanzi di gestione, deve essere impiegato esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali.
L’adesione dei Soci all’Associazione non prevede il versamento di alcuna quota associativa annuale. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.
Art. 6– Gratuità delle cariche e rimborsi spese
L’attività svolta dai Soci, dai membri del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico è a titolo interamente gratuito e non dà diritto ad alcun emolumento o compenso. Le spese sostenute dai medesimi nell’ambito delle attività dell’Associazione s’intendono a loro carico e non saranno oggetto di rimborso.
Art. 7 – Richiesta patrocinio
Le richieste di patrocinio per attività diverse dai protocolli di ricerca — quali meeting, congressi, workshop, seminari, iniziative formative, manifestazioni culturali e/o ricreative — devono essere trasmesse via posta elettronica al Consiglio Direttivo, corredate dalla documentazione illustrativa del programma, con congruo anticipo per consentirne l’esame. In casi di comprovata urgenza, il Presidente ha la facoltà di concedere il patrocinio, salvo l’obbligo di sottoporlo a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo. Resta inteso che la concessione del patrocinio non comporta alcun impegno economico o finanziario a carico dell’Associazione.
Art. 8 – Approvazione nuovi protocolli di ricerca e richiesta patrocinio
L’Associazione ha lo scopo di favorire la cooperazione nell’ambito della ricerca scientifica, con particolare riferimento all’oncologia mammaria. Le proposte di nuove sperimentazioni cliniche possono essere presentate dai Soci al Presidente del Consiglio Direttivo, il quale ne curerà l’inoltro al Comitato Scientifico per la relativa valutazione. Per ottenere il patrocinio dell’Associazione, i protocolli di studio devono essere conformi alle normative vigenti in materia di sperimentazione clinica.
In caso di parere negativo, la decisione del Comitato Scientifico è da ritenersi definitiva ed insindacabile. In caso di approvazione, l’Associazione concederà il proprio patrocinio allo studio clinico e assegnerà un codice identificativo univoco, il quale dovrà essere riportato nel protocollo di studio facendo da prefisso all’eventuale acronimo.
Resta fermo che l’Associazione non assume alcun finanziamento né onere economico o amministrativo per la conduzione delle sperimentazioni: tutti i costi e le procedure amministrative, legali e gestionali fanno capo esclusivamente al Promotore formalmente indicato nel protocollo di studio.
Art. 9 – Categorie di associati
Possono far parte dell’Associazione persone fisiche, che condividono le finalità istituzionali e si impegnino a contribuire alla loro realizzazione. Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:
La qualità di associato è personale e non trasferibile, non è trasmissibile mortis causa né cedibile a terzi.
Art. 10 – Ammissione nuovi soci
Chi intende associarsi deve presentare al Consiglio Direttivo apposita domanda scritta (anche via posta elettronica) contenente le proprie generalità complete, il titolo di studio, la qualifica professionale nel settore di interesse e la formale dichiarazione di impegno al rispetto dell’Atto Costitutivo, dello Statuto e dei regolamenti interni.
Possono presentare domanda di ammissione i cittadini italiani o stranieri in possesso di laurea in Medicina e Chirurgia che dedicano la propria attività alla ricerca scientifica, i laureati in Scienze Infermieristiche, Biologia, Psicologia, Farmacia o CTF, Statistica, nonché Data Manager, Study Coordinator, Assistenti Sanitari e altro personale, anche non sanitario, che operi nel campo della ricerca scientifica.
Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda di ammissione entro sessanta giorni dal suo ricevimento. In caso di silenzio, la domanda si intende accolta. In caso di rigetto, il Consiglio Direttivo deve comunicarne i motivi all’interessato, il quale può presentare ricorso all’Assemblea entro un mese dalla comunicazione. L’Assemblea delibera in via definitiva ed insindacabile.
Art. 11 – Diritti e obblighi degli associati
Gli associati hanno il diritto di:
Gli associati hanno l’obbligo di:
Art. 12 – Recesso socio
Ogni associato può recedere liberamente dall’Associazione in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta, anche tramite posta elettronica, indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo.
Il recesso ha effetto dalla data di ricezione della comunicazione.
Il socio receduto non ha diritto ad alcun indennizzo o pretesa di natura economica, né al riparto del patrimonio dell’Associazione.
Art. 13 – Esclusione del socio
L’esclusione dell’associato può essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi:
Il procedimento di esclusione deve rispettare il principio del contraddittorio. Il Consiglio Direttivo è tenuto a notificare all’interessato i motivi dell’esclusione, accordandogli un termine non inferiore a un mese per presentare controdeduzioni scritte. La delibera di esclusione è adottata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica del Consiglio Direttivo, è comunicata all’associato anche tramite posta elettronica e produce effetto dalla data della comunicazione. L’associato escluso può presentare ricorso all’Assemblea degli associati entro un mese dalla ricezione della comunicazione. Il ricorso sospende l’efficacia dell’esclusione fino alla decisione assembleare. L’Assemblea delibera in via definitiva ed insindacabile nella prima adunanza utile.
Art. 14 – Perdita della qualità di associato
La qualità di associato si perde nei seguenti casi:
Art. 15 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
Le cariche associative sono a titolo gratuito.
Art. 16 – Composizione e competenze
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con le norme di statuto e la legge. L’Assemblea delibera in sede ordinaria e straordinaria su tutte le materie di competenza ai sensi dello Statuto e della legge.
Spetta all’Assemblea ordinaria:
Spetta all’Assemblea straordinaria:
Art. 17 – Convocazione
L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del rendiconto sulle attività associative svolte. L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo.
La convocazione può essere richiesta anche da almeno un quinto degli associati aventi diritto al voto, con indicazione degli argomenti da trattare. In tal caso, il Presidente deve convocare l’Assemblea entro trenta giorni dalla richiesta.
La convocazione è effettuata mediante avviso scritto, anche in formato elettronico (posta elettronica ordinaria o certificata), inviato a tutti gli associati almeno quindici giorni prima della data fissata. L’avviso deve indicare: luogo (anche telematico), data, ora della prima e della seconda convocazione e ordine del giorno.
Art. 18 – Costituzione e deliberazioni
L’Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.
L’Assemblea delibera a maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente dell’Assemblea.
Per le deliberazioni relative alle modifiche statutarie o allo scioglimento dell’Associazione è richiesta, sia in prima sia in seconda convocazione, la presenza di almeno i due terzi degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole della medesima maggioranza.
È ammessa la partecipazione e il voto mediante delega scritta. Ogni associato può essere portatore di non più di due deleghe. Le riunioni possono svolgersi in presenza, in videoconferenza (purché sia possibile verificare l’identità dei partecipanti, garantire il diritto di intervento e di voto) o in modalità mista.
Art. 19 – Presidenza dell’Assemblea e verbale
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In assenza di entrambi, l’Assemblea nomina un Presidente provvisorio tra i propri membri. Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario che redige il verbale delle adunanze, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale è trascritto nel libro dei verbali dell’Assemblea e deve essere accessibile agli associati.
Art. 20 – Composizione e durata del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo e di gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
A regime, il Consiglio Direttivo è composto da 9 (nove) componenti, dei quali:
In sede di prima costituzione dell’Associazione, il primo Consiglio Direttivo è nominato nell’Atto Costitutivo ed è composto da 5 (cinque) Soci Fondatori. Nella prima assemblea utile appositamente convocata, il Consiglio sarà integrato dai restanti 4 (quattro) componenti elettivi; in caso di parità di voti tra gli eletti, verrà nominato, quale componente non Fondatore, il componente più anziano.
I componenti del Consiglio Direttivo eletti tra i soci ordinari durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. Decorsi due mandati consecutivi, non possono essere rieletti prima che sia trascorso un mandato.
In caso di dimissioni o cessazione di un componente elettivo, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione per cooptazione fino alla successiva Assemblea. In caso di cessazione di uno dei componenti scelti tra i Soci Fondatori, la relativa sostituzione spetta ai restanti Soci Fondatori.
Art. 21 – Convocazione e deliberazioni
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta l’anno, ovvero ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta motivata almeno un terzo dei consiglieri.
La convocazione è effettuata mediante avviso scritto, anche via posta elettronica, con preavviso di almeno sette giorni, salvo i casi di urgenza in cui è sufficiente un preavviso di quarantotto ore. L’avviso deve contenere la data, l’ora, la modalità di svolgimento e l’ordine del giorno dei lavori.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le riunioni possono svolgersi in presenza, in videoconferenza (purché sia possibile verificare l’identità dei partecipanti, garantire il diritto di intervento e di voto) o in modalità mista.
Art. 22 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, salvo quanto riservato all’Assemblea. In particolare, spetta al Consiglio Direttivo:
Art. 23 – Presidente e Vice Presidente
Il Presidente è eletto, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto costitutivo, dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti. Dura in carica per la durata del Consiglio Direttivo.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di assenza o impedimento, le funzioni sono esercitate dal Vice Presidente. Il Presidente: convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea; cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; è responsabile della tenuta dei libri sociali; firma la corrispondenza ufficiale e gli atti aventi rilevanza esterna. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti e coadiuva il Presidente, sostituendolo in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo.
Art. 24 – Istituzione e composizione
Il Comitato Scientifico è l’organo consultivo tecnico-scientifico dell’Associazione. È composto da un numero variabile di componenti, non inferiore a cinque e non superiore a nove. I componenti del Comitato Scientifico sono nominati dal Consiglio Direttivo, tra i soci ordinari che abbiano le seguenti competenze scientifiche:
La nomina a componente del Comitato Scientifico è comunicata agli interessati per iscritto e accettata mediante sottoscrizione del relativo atto di accettazione.
Art. 25 – Presidente, durata e rinnovo
I componenti del Comitato Scientifico durano in carica tre anni, con possibilità di rinnovo. Il mandato cessa automaticamente qualora il componente non partecipi, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive. Il Presidente del Comitato Scientifico è eletto dai suoi componenti a maggioranza assoluta nella prima riunione successiva alla nomina, e dura in carica per la durata del mandato del Comitato Scientifico. Il Presidente del Comitato Scientifico può partecipare, su invito, alle riunioni del Consiglio Direttivo in veste consultiva, senza diritto di voto.
Art. 26 – Funzioni del Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico svolge funzioni consultive, di indirizzo scientifico e di garanzia della qualità delle attività di ricerca. In particolare, spetta al Comitato Scientifico:
Il Comitato Scientifico è convocato dal Presidente almeno una volta l’anno, ovvero ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta motivata almeno un terzo dei componenti. La convocazione è effettuata mediante avviso scritto, anche via posta elettronica, con preavviso di almeno trenta giorni, salvo i casi di urgenza in cui è sufficiente un preavviso di quarantotto ore. L’avviso deve contenere la data, l’ora, la modalità di svolgimento e l’ordine del giorno dei lavori.
Il Comitato Scientifico è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le riunioni possono svolgersi in presenza, in videoconferenza (purché sia possibile verificare l’identità dei partecipanti, garantire il diritto di intervento e di voto) o in modalità mista.
Art. 27 – Esercizio sociale e rendiconto
Non è prevista l’istituzione del Collegio dei Revisori dei Conti. Le spese di gestione ordinaria dell’Associazione e le attività istituzionali sono sostenute mediante la contribuzione volontaria dei soci o attraverso risorse e finanziamenti messi a disposizione da Enti, Associazioni e terzi che condividono le finalità di cui all’Art. 1 del presente Statuto, fermo restando l’obbligo di rendicontazione di cui all’Art. 16 in presenza di movimentazioni finanziarie.
Art. 28 – Rinvio alla legge
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dall’Atto Costitutivo, si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute (artt. 36 e seguenti c.c.) e, per quanto compatibili, gli artt. 14 e ss. c.c. nonché la normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di ricerca scientifica, sperimentazioni cliniche, buona pratica clinica (Good Clinical Practice) e protezione dei dati personali.
Art. 29 – Controversie
Le controversie tra l’Associazione e i soci, ovvero tra i soci, aventi ad oggetto diritti disponibili, possono essere deferite, previo tentativo di conciliazione, ad un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, nominati uno da ciascuna parte e il terzo di comune accordo o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale competente per territorio. Il Collegio Arbitrale decide secondo diritto.